Descrizione
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON 3 FIGLI MINORI
(ART. 65 LEGGE N. 448/98 E S.M.I.)
L'assegno viene concesso alle famiglie, con almeno 3 figli minori, composte da cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Chi può farne richiesta
Possono farne richiesta tutti i cittadini residenti in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di un altro Stato appartenente all'Unione Europea oppure
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'U. E. e rientrare in uno dei seguenti casi:
- essere in possesso di permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere familiare di cittadini dell’Unione Europea (D. Lgs. n. 30/2007);
- essere familiare di cittadino titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; - essere titolare di permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria;
- aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea;
- presenza di almeno 3 figli conviventi con età inferiore ai 18 anni;
- attestazione ISEE rilasciata per prestazioni relative ai minorenni, in corso di validità, con valore non superiore a 8.955,98 euro.
Altre Notizie Per l’anno 2022 l’assegno, se spettante in misura intera, ammonta ad € 147,90 mensili e verrà pagato agli aventi diritto dall’INPS in un’unica soluzione per i soli mesi di gennaio e febbraio in quanto assorbito - a decorrere da marzo - nel cd. assegno unico.
La domanda, completa di documentazione, va presentata entro e non oltre il 31/01/2023 pena il diniego della stessa.
Ulteriori Informazioni in Allegato.