Accesso civico agli atti
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Servizio attivo
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
A chi è rivolto
A chiunque senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.
Descrizione
L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
- L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice alla PCM è disponibile il modulo online nella sezione Amministrazione trasparente da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti dal Dipartimento della funzione pubblica, è disponibile il modulo online nella sezione Amministrazione trasparente .
Come fare
La presentazione delle istanze può avvenire utilizzando i moduli scaricabili dalla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito dell’Ente o dai seguenti link:
A) Accesso civico “semplice” (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)
B) Accesso civico "generalizzato" (Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA)
e seguendo le seguenti modalità:
- a mezzo posta o fax, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente; presso gli uffici:
Ufficio Segreteria
Comune di Santa Maria la Fossa - P.zza Europa, 4– int. 30
Fax: 0823.993573
Ufficio Segretario Comunale
Comune di Santa Maria la Fossa - P.zza Europa, 4 – int. 2
Fax: 0823.993573
- via PEC: dall’indirizzo PEC del richiedente agli indirizzi:
segreteria.santamarialafossa@asmepec.it; protocollo.santamarialafossa@asmepec.it;
segretariocomunale@comune.santamarialafossa.ce.it - via mail dall’indirizzo mail del richiedente unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, agli indirizzi:
segreteria.santamarialafossa@asmepec.it; protocollo.santamarialafossa@asmepec.it;
segretariocomunale@comune.santamarialafossa.ce.it
Cosa serve
Le istanze possono essere trasmesse per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando i moduli che sono sottoscritti e presentati unitamente alla copia del documento d'identità; ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’articolo 6-bis , 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
Seguendo le modalità sopraindicate.
- Presentazione a mezzo posta ordinaria, mail o fax del Documento di identità del richiedente
- Presentazione telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Identità digitale Certificata
Cosa si ottiene
Nel caso di:
- Accesso civico semplice si ottiene la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell’Ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale.
- Accesso civico generalizzato si ottengono i dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2) che sono stati richiesti nell’istanza
Tempi e scadenze
- Accesso civico semplice la richiesta di accesso civico deve essere soddisfatta entro 30 giorni
- Accesso civico generalizzato l’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all’accesso
30 Giorni
Quanto costa
Il servizio è gratuito salvo costi specifici legati alla produzione di copie documentali.
Documenti
Modulistica
Accesso Civico Generalizzato
Modulistica
Accesso civico semplice
Documento funzionamento interno
Regolamento accesso ai dati del comune
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Ulteriori informazioni
Normativa di riferimento
- D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2016, n. 184
- Regolamento per la disciplina del diritto di accesso semplice, generale e documentale ai documenti e agli atti del comune_ approvato con_DCM_24 del 24/07/2020