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Rottamazione-quinquies

Dettagli della notizia

il Comune aderisce alla definizione agevolata per i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione

Data:

17 Giugno 2026

Data di scadenza:

31 Dicembre 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Comune di Santa Maria la Fossa informa i cittadini che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 9 giugno 2026, ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, prevista dall’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

La misura consente ai debitori interessati di definire in forma agevolata determinati debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dagli enti territoriali, tra cui i Comuni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Quali debiti possono rientrare nella definizione agevolata

Possono rientrare nella Rottamazione-quinquies i debiti relativi a carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, riferiti a entrate di competenza degli enti territoriali che abbiano adottato apposito provvedimento di adesione.

Sono compresi, in linea generale, i debiti di natura tributaria e non tributaria, salvo le esclusioni previste dalla legge.

Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Possono rientrare nella definizione anche carichi già oggetto di precedenti procedure di rottamazione per i quali si sia determinata l’inefficacia della definizione a seguito di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute.

Cosa si paga e cosa viene abbattuto

Con la definizione agevolata il contribuente versa le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece dovute, secondo quanto previsto dalla disciplina della Rottamazione-quinquies, le somme originariamente dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative a violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi comunque denominati e alle somme maturate a titolo di aggio. Resta quindi dovuto l’importo della sanzione principale, oltre alle eventuali spese previste.

L’importo effettivamente dovuto sarà determinato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione secondo le modalità previste dalla normativa.

Come verificare i carichi definibili

A decorrere dal 15 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi che possono essere oggetto di definizione agevolata.

I cittadini interessati dovranno quindi consultare il portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per verificare la propria posizione e i carichi eventualmente definibili.

Come presentare la domanda

La dichiarazione di adesione dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni che saranno pubblicate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito istituzionale.

La domanda potrà essere presentata dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026.

Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare una dichiarazione già presentata.

Il Comune non riceve direttamente le domande di adesione: la procedura è gestita dall’Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso i propri canali telematici.

Comunicazione delle somme dovute

L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà ai debitori che avranno presentato domanda l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, l’importo delle singole rate e le relative scadenze.

La comunicazione sarà inviata entro il 28 febbraio 2027.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro il 31 marzo 2027;
  • oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

In caso di pagamento rateale, saranno applicati interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Le prime cinque rate avranno scadenza:

  • 31 marzo 2027;
  • 31 maggio 2027;
  • 31 luglio 2027;
  • 30 settembre 2027;
  • 30 novembre 2027.

Dalla sesta alla cinquantaquattresima rata, le scadenze saranno fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2028.

Decadenza dalla definizione agevolata

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento nei termini previsti, si applicano le conseguenze stabilite dalla normativa vigente in materia di definizione agevolata.

In particolare, il mancato rispetto delle scadenze può determinare la perdita dei benefici della rottamazione, con ripresa dell’attività di riscossione per le somme ancora dovute.

Contenziosi pendenti

Per i carichi oggetto di contenzioso, il debitore dovrà attenersi alle indicazioni previste dalla normativa e dalle istruzioni dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, anche con riferimento all’eventuale impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione.

Dove trovare informazioni

Per la presentazione della domanda, la verifica dei carichi definibili, l’importo da pagare e le modalità di versamento, i cittadini devono fare riferimento al sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per informazioni relative alla natura del credito comunale o alla deliberazione di adesione adottata dall’Ente, è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Santa Maria la Fossa secondo gli orari e le modalità di ricevimento pubblicati sul sito istituzionale.

La deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 9 giugno 2026 è consultabile nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ente.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2026, 14:34

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