A chi è rivolto
I certificati di matrimonio possono essere richiesti da chiunque sia interessato, a condizione di essere a conoscenza dei dati anagrafici del soggetto e del Comune in cui è stato celebrato.
Per i cittadini stranieri l'atto potrà essere prodotto solo qualora l'evento sia stato iscritto nel registro dello Stato Civile Italiano. Sarà inoltre necessario fornire copia leggibile del permesso di soggiorno in corso di validità.
I certificati e gli estratti per riassunto degli atti di stato civile possano essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, o da persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000).
La richiesta fatta da terze persone va inoltrata per iscritto con indicazione dei motivi, la persona cui l'atto si riferisce, previa identificazione, potrà invece ottenere l'estratto su richiesta anche verbale.
Descrizione
Il matrimonio è un atto pubblico, e per dimostrarne l’esistenza è possibile richiedere un certificato. Questo a prescindere se la celebrazione sia avvenuta con rito civile o religioso, purché l’atto risulti trascritto.
L'Estratto di Matrimonio, il Certificato di Matrimonio e l'Atto Integrale di Matrimonio sono i documenti che attestano ufficialmente l'unione tra i coniugi e forniscono specifiche informazioni relative ai dati anagrafici dei soggetti, la data e il luogo di celebrazione dell’atto.
Possono inoltre contenere informazioni aggiuntive, come ad esempio l’indicazione del regime patrimoniale adottato (comunione o separazione dei beni) e le ulteriori annotazioni relative a divorzio, separazione, residenza, cittadinanza.
Il certificato di matrimonio è il documento ufficiale rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune che attesta l'avvenuta celebrazione matrimoniale. Indica i dati anagrafici dei coniugi, la data e il luogo di celebrazione del matrimonio.
Può essere richiesto per finalità processuali e non: pratiche di adozione e affidamento di minori, separazione e divorzio, pensione estera, interdizione e inabilitazione, ecc.
Per legge, i certificati di matrimonio possono essere rilasciati solo per uso privato; pertanto, sugli stessi è apposta a pena di nullità la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
L’estratto di matrimonio, è il documento che riporta anche le eventuali annotazioni aggiuntive trascritte nei Registri dello Stato Civile: residenza, cittadinanza e regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni dei coniugi, divorzio o annullamento del matrimonio;
La copia integrale di matrimonio è la fotocopia autenticata dell’atto completo di così come iscritto nei registri di stato civile. Tale documento, munito di specifica certificazione di conformità dell’atto all’originale, contiene tutte le informazioni relative al matrimonio, oltre alle altre eventuali annotazioni, come ad esempio il nome del parroco celebrante, il nome della chiesa, la residenza dei coniugi e la loro cittadinanza, il regime patrimoniale adottato (comunione/separazione dei beni), eventuale divorzio successivamente intervenuto.
Come fare
Gli atti di matrimonio vengono rilasciati dall’ Ufficio Anagrafe del Comune in cui è stato celebrato il rito.
L’interessato (o una persona delegata munita di fotocopia del documento d’identità dell’interessato) deve sottoscrivere una domanda presso l’ufficio di stato civile per richiedere gli atti di matrimonio ed indicarne anche la motivazione.
La domanda può essere presentata:
• via PEC dall’indirizzo PEC del richiedente all’indirizzo: demosmlf@asmepec.it
• via mail dall’indirizzo mail del richiedente all’indirizzo: v.mirra@comune.santamarialafossa.ce.it
• a mezzo posta ordinaria all’ Ufficio Anagrafe allegando alla richiesta, contenente l’elenco dei certificati richiesti- debitamente firmata - oltre a copia di un documento di identità, anche una busta preaffrancata con indicato l'indirizzo di spedizione.
L'ordinazione, fatta a mezzo posta, deve essere inviata all'indirizzo: "Comune di Santa Maria la Fossa - Servizi Demografici - Piazza Europa n°4 – S. Maria la Fossa (CE) - 81050 “.
Sla busta deve essere spedita all'estero occorre, oltre alla fotocopia del documento di identità del richiedente, anche il coupon postale per le spese di spedizione.
• personalmente presso l’Ufficio Anagrafe negli orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00-12.30 e lunedì e mercoledì anche di pomeriggio
Cosa serve
L’interessato (o una persona delegata munita di fotocopia del documento d’identità dell’interessato) deve sottoscrivere una domanda presso l’ufficio di stato civile per richiedere gli atti di matrimonio ed indicarne anche la motivazione.
- Documento di riconoscimento in corso di validità
Cosa si ottiene
Atti di matrimonio:
• Certificato di matrimonio
• Estratto di matrimonio
• Copia integrale atto di matrimonio.
Tempi e scadenze
La richiesta viene elaborata dagli uffici competenti compatibilmente con le necessità di servizio entro e non oltre i 15 giorni dalla presentazione della stessa.
I certificati di stato civile hanno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio, se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità illimitata per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni.
Nessuna scadenza
Quanto costa
Il servizio è gratuito, ad esclusione di eventuali costi per la spedizione della documentazione originale.
Tali costi, che dovranno essere preventivamente verificati e concordati con l'Ufficio, devono essere pagati anticipatamente dal richiedente, tramite:
- inoltro al Comune della somma in contanti necessaria;
- pagamento tramite bonifico, ma solo per le persone residenti o che si trovano all'estero.
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Ulteriori informazioni
L’atto può contenere eventuali annotazioni marginali: nome del parroco, nome della chiesa, residenza, cittadinanza, regime patrimoniale (comunione/separazione dei beni), divorzio.
Normative di riferimento:
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. D.M. dell’Interno del 27 febbraio 2001, in GU n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative