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Ordinanza n.12 del 29/06/2022

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Ordinanza n. 12/2022: Pulizia terreni, siepi e rami sporgenti per sicurezza stradale. Sanzioni per inottemperanza.

Data:

29 Giugno 2022

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Descrizione

Ord. N. 12 del 29/06/2022

Oggetto: Pulizia terreni, cortili e giardini da stoppie, erbacce e sterpaglie, taglio delle siepi rampicanti, rami d'albero sporgenti sulle pubbliche vie, piazze e giardini, per motivi di circolazione stradale, incolumità pubblica, sicurezza urbana, igiene e sanità.

VISTI gli artt. 16,29 e 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 {nuovo codice della strada) e il relativo Regolamento di Attuazione, nonché l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATA la necessità ai sensi dell'art, 29 del D.L, 285/92 e DPR 495/92 di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

EVIDEZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami, sterpaglie vari e vegetazione spontanea sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;

RITENUTO PERTANTO indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari del suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

RITENUTO, altresì, necessario garantire l’applicazione e l’attuazione delle misure di sicurezza sopra indicate per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia dell'igiene pubblica;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che testualmente recita: "I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in moda da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano
stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”;

LETTO l’art. 31 del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285: “i proprietari devono mantenere la ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (fabbricati e muri di qualunque genere) lo scoscendi mento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada,
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed  evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”;

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità; e che in tal senso si determina la necessità di avere tutte le strade regionali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, esistenti sul territorio comunale, in  condizioni di piena agibilità è sicurezza;

CONSIDERATO, inoltre, che l’approssimarsi del periodo estivo comporta una maggiore propensione agli incendi, che possono causare danni a persone, cose, abitazioni, colture, ecc.;

RITENUTO necessario, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità adottare apposita ordinanza atta all’eliminazione di tale stato di pericolo:

Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.igs. 20 aprile 1992, n. 285 e il D.,P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 regolamento di esecuzione;

ORDINA

- Ai frontisti, proprietari, fittuari o conduttori dei fondi, su cui insistono siepi, rovi, sterpaglie a alberi, anche di alto fusto, costituenti intralcio, limitazione e pericolo per gli avventori e per la libera circolazione di veicoli su tutte le strade urbane, extracomunali e vicinali del territorio comunale, di provvedere all'immediata eliminazione del pericolo mediante taglio della vegetazione ingombrante e/o dei rami di alberi di alto fusto, provvedendo alla rimozione del materiale di risulta;

- Ai proprietari dei terreni incolti e/o in stato di abbandono, di provvedere alla pulizia periodica degli stessi con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe.

L’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinante deve essere continua per tutto l’anno, in forza delle norme e regolamenti sopra indicati

RICORDA

Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle siepi deve essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione del lavori,

AVVERTE

- Che chiunque non ottemperi alla presente Ordinanza è soggetto alla SANZIONE
AMMINISTRATIVA da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. art 7/bis e applicazione delle procedure di cui alla L. 24.11.1981 n, 689 rt 16 comma 1);

Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Agenti del Locale Comando di Polizia Municipale sono incaricati della osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Santa Maria la Fossa.

AVVERTE

altresì che contro il presente provvedimento può presentarsi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, secondo la legge 6/12/1971 n. 1034, ovvero, in via alternativa, mediante il, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni.

Il SINDACO
F.to Arch. Nicolino Federico

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 0, Lgs. n. 39/1993

Ultimo aggiornamento: 15/09/2023, 16:16

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