Descrizione
DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D. Lgs. n. 152 del 2006);
DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 17 giugno al 15 ottobre 2024 (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);